Le sentenze vanno rispettate ma di certo si possono discutere e non condividere come è quella a firma Commissario della Legge, giudice di appello penale Renato Bricchetti.
E’ quello che è successo recentemente quando il Segretario Renzi, poco prima dell’approvazione della legge sull’Informazione e dopo la pubblicazione del nostro articolo (vedi qui sotto) ha detto in Consiglio Grande e Generale.
Il consigliere Renzi disse, durante il Consiglio Grande e Generale (leggi l’articolo qui sotto).
Nel mio ricorso di fine di dicembre, proposto al giudice di appello penale, dott. Renato Brichetti che è stato nominato alcuni mesi fa avevo scritto: ”
”il sottoscritto in data 18.08.2023 presentava querela nei confronti di Renzi Nicola per i motivi che sono ampiamente e in maniera precisa spiegati in querela;
Che non è stata eseguita nessuna istruttoria;
Che l’organo inquirente, in sede di archiviazione, ha annotato che le dichiarazioni in questione furono pronunciate dal dott. Renzi in Consiglio Grande e Generale nell’ambito del Comma Comunicazioni durante l’udienza del 20 febbraio 2023.
In tale contesto secondo l’inquirente, ”i consiglieri sono liberi, in Comma Comunicazioni, di sollevare questioni ritenute di attuale e rilevante interesse per la nazione”.
Pertanto, è stato interpretato che tali minacce e diffamazioni possedessero un carattere generale. Si evidenzia, invece, che queste erano, in realtà, accuse dirette verso il sottoscritto, formulate in seguito alla lettura dei miei articoli inseriti negli atti, i quali sono stati giudicati non provocatori e conformi alla realtà dei fatti, come confermato dall’inquirente stesso.
Questo contesto emerge chiaramente dall’udienza del processo n. 420/20 che vedeva come imputati il Commissario della Legge, Alberto Buriani, e l’ex segretario di stato, Simone Celli;
Che il commissario inquirente, facendo riferimento all’art. 187 del Codice Penale, ha escluso la punibilità del prevenuto Renzi, sostenendo che le offese da lui mosse si sono verificate durante le sessioni del Consiglio Grande e Generale;
Che si contesta tale interpretazione, evidenziando che l’articolo 187 punisce le condotte di coloro che, in qualità di consiglieri o membri del Consiglio Grande e Generale, formulano accuse personali su tematiche non generali durante le sessioni consiliari.
Il detto articolo stabilisce: ‘Sono esenti da pena nonché da ogni sanzione civile o amministrativa le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dai membri del Consiglio Grande e Generale in sede di Consiglio, e relative ad argomenti di interesse generale in discussione o da porre all’ordine del giorno’.
Pertanto, l’immunità da sanzioni è circoscritta alle offese formulate in sede di Consiglio Grande e Generale, a condizione che esse riguardino argomenti di interesse generale in discussione o da inserire nell’ordine del giorno.
Ciò implica che le offese pronunciate durante la sessione del Consiglio Grande e Generale in sede di Consiglio, come nel caso del Comma Comunicazioni, sono esenti da sanzioni solo se pertinenti ad argomenti di interesse generale.
Le minacce al sottoscritto perché ha svelato che esistevano, come da lui ammesso, telefonate con il commissario Buriani non lo sono;
Che, all’interno dei tabulati telefonici allegati al procedimento n. 462/2020, compilati dalla Polizia Giudiziaria, si riscontrano registrazioni di comunicazioni telefoniche tra il Sig. Alberto Buriani e diversi membri del suo partito politico. Tra questi, spicca il Dott. Mario Venturini, figura di rilievo e leader de facto del partito Repubblica Futura. Queste comunicazioni, comprese nell’elenco delle telefonate e messaggi riconducibili al numero telefonico di Alberto Buriani, rivestono un’importanza significativa nel contesto dell’indagine in corso e che si è allegato al presente procedimento;
Che la denuncia in esame non concerne esclusivamente offese e diffamazioni, come delineato dall’art. 187 c.p., ma si estende anche a minacce – art.181.
Va evidenziato che l’articolo del Codice Penale menzionato non prevede alcuna esenzione da pena per la fattispecie di reato di minaccia, come quella presumibilmente perpetrata dal dott. Nicola Renzi nel corso del suo intervento del 20 marzo 2023 in sede di Consiglio Grande e Generale.
Durante detto intervento, il dott. Renzi ha esplicitamente minacciato il sottoscritto, in riferimento agli articoli di mia stesura che trattavano di lui in relazione a una testimonianza in tribunale avvenuta alcuni giorni prima. La natura minacciosa di tali dichiarazioni, di fronte alla palese correlazione con i miei articoli, ha generato un evidente clamore tra la popolazione sammarinese, rendendo manifesto a tutti, senza eccezioni, che le minacce fossero dirette specificatamente alla mia persona;
Che l’operato del consigliere Nicola Renzi si colloca in evidente contrasto con le disposizioni del Codice di Condotta per i Membri del Consiglio Grande e Generale, ratificato mediante la delibera del Consiglio n. 29 del 22 marzo 2022, seguendo le Raccomandazioni del GRECO alla Repubblica di San Marino nel quadro del quarto ciclo di valutazione sulla prevenzione della corruzione in ambito parlamentare, giudiziario e ministeriale.
In particolare, il comportamento del consigliere Renzi sembra contravvenire alle prescrizioni dell’articolo 2, comma 3 a, del suddetto Codice, il quale stabilisce che i Consiglieri, nell’espletamento del loro mandato, dovrebbero astenersi dal compiere azioni o esprimere voti motivati da interessi personali, propri o di terze parti, che potrebbero indebitamente influenzare l’esercizio delle loro funzioni istituzionali.”;
Per tutta risposta il giudice di appello, Dott. Renato Bricchetti nella sentenza di fine gennaio 2024 ha scritto: ”Deve ritenersi che le dichiarazioni di RENZI non integrino alcun reato.
Racconto e giudizio critico sugli articoli di SEVERINI sono esternati con una forma espositiva proporzionata e non ingiustificatamente sovrabbondante.
I fatti ai quali RENZI allude sono veri («A me è capitato di andare a testimoniare in un procedimento e vedo che subito qualcuno si è scatenato») posto che gli articoli in questione criticano RENZI, ex Ministro della giustizia, perché era in possesso dei numeri di telefono di Commissari della legge, tra i quali BURIANI («Chiamate sospette – titola l’articolo del 16 febbraio – tra l’ex Ministro alla Giustizia Nicola Renzi e il Commissario della Legge plurinquisito Alberto Buriani sollevano preoccupazioni») e perché, nella deposizione come teste, aveva «addirittura smentito quanto risulta[va] dai tabulati» e per questo la «parte civile pensa, come detto in aula, di denunciarlo per falsa testimonianza».
Le parole e i toni non possono definirsi minacciosi. Semmai sdegnate, ai limiti dell’esasperazione e per questo non accoglie il ricorso e passa gli atti all’archivio.
Poverino, Nicola Renzi è esasperato, e ricorda un po’ la giustificazione del giudice prof. Roberto Bin sul sindacato al commissario della legge Alberto Buriani che disse che era ”stressato”. Il giudice Bricchetti però si dimentica di dire che lo stesso Renzi ha confermato in udienza, oltre che presenti nei tabulati dove vi sono contatti tra Buriani ed un’utenza intestata al padre Vladimiro Renzi, di aver avuto una o più telefonate con il giudice Buriani. Chissà forse non lo avrà letto?
Quello che il giudice Bricchetti non dice, nuovamente, e pare nemmeno si esprima nonostante fosse presente nel mio ricorso, è il fatto che Renzi ha palesemente contravvenuto l’articolo 2, comma 3 a, del Codice di Condotta per i Membri del Consiglio Grande e Generale, ratificato mediante la delibera del Consiglio n. 29 del 22 marzo 2022, seguendo le Raccomandazioni del GRECO, ovvero che ”i consiglieri nell’espletamento del loro mandato, dovrebbero astenersi dal compiere azioni o esprimere voti motivati da interessi personali, propri o di terze parti, che potrebbero indebitamente influenzare l’esercizio delle loro funzioni istituzionali.”;
Lo stesso Renzi dice in Consiglio Grande e Generale che ”come diceva un noto politico italiano molto bravo e a mio avviso molto stimato da me … diceva che è giusto porgere l’altra guancia ma è anche vero che il signore di guance ce ne ha fatte due. Io le ho finite ed ora bisognerà fare quello che in ogni paese normale si fa per difendere la propria dignità. Grazie”.
E questa che cosa è? Una minaccia neppure tanto velata oppure parole sdegnate dette al limite dell’esasperazione? Come ha scritto il Giudice Renato Bricchetti? Qui pare che si lasci un’eco di domande più che di risposte, come solitamente si dovrebbe avere con le sentenze.
Quello che invece è palese è che pochi giorni dopo le parole di un esasperato Renzi veniva approvata in Consiglio Grande e Generale la legge sull’Informazione, da me definita anti-Severini. E questo è un fatto non una supposizione.
Marco Severini – direttore del GiornaleSM